AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 9 settembre 1992, n.
373, e 14 novembre 1992,  n.  435".    I  DD.LL.  n.  373/1992  e  n.
435/1992,  di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n.
265 del 10 novembre 1992 e n. 12 del 16 gennaio 1993).
                               Art. 1.
       Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  le  parole:  "alle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle
commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  e  le  operazioni  che
interessino  la  competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in
essere";
    b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite  le
seguenti:  "nonche'  da  parte  dei  lavoratori  autonomi, artigiani,
commercianti,  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,   e   loro
familiari coadiuvanti";
    c)  dopo  le  parole:  "sono effettuate" e' inserita la seguente:
"esclusivamente";
(( d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti:   ))
(( ", variazioni e cancellazioni";                                 ))
(( d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di       ))
(( lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione,         ))
(( variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro      ))
(( ovvero dal lavoratore autonomo";                                ))
    e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.
  2.  Le iscrizioni, (( variazioni e cancellazioni )) e le operazioni
di cui al comma 4 dell'articolo 14 della  citata  legge  n.  412  del
1991,  come  modificato  dal  comma 1 del presente articolo (a), sono
effettuate su moduli unificati e con le procedure  integrate  secondo
le  modalita'  che  saranno  definite  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
  3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali  di
cui  al  comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991,
come modificato dal comma 1 del presente articolo (a), da parte delle
aziende che svolgono attivita' economica con  lavoratori  dipendenti,
nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano
ai  fini  previdenziali,  assistenziali e fiscali attraverso gli atti
istruttori posti in essere dagli sportelli stessi  ed  hanno  effetto
immediato   ai   fini  dell'obbligo  del  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma
ad essi  connessa.  ((  Le  ditte  devono  altresi'  comunicare  agli
sportelli  polifunzionali  la sospensione, la ripresa e la cessazione
dell'attivita'.  Le  commissioni   provinciali   per   l'artigianato,
nell'esercizio  delle  loro  funzioni esclusive attinenti alla tenuta
dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8  agosto  1985,
n. 443 (b), e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla
legge  29  dicembre  1956,  n.  1533,  e  successive modificazioni ed
integrazioni  (c),  entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione
dell'avvenuta   iscrizione   presso   lo   sportello  polifunzionale,
provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta  del  soggetto  iscritto  o
della  pubblica  amministrazione  interessata,  alla  verifica  della
sussistenza dei requisiti  di  qualifica  artigiana  del  titolare  e
dell'impresa  con  dipendenti,  adottando provvedimento vincolante ai
fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle  pro-
cedure  previste  dall'articolo  7 della citata legge n. 443 del 1985
(b).))
  4. Lo sportello polifunzionale e'  coadiuvato  da  un  collegamento
telematico   tra   gli   archivi   automatizzati   dei   vari   enti,
opportunamente integrati attraverso una  base  comune,  che  consente
l'accesso  alle  informazioni  necessarie a ciascun ente per definire
l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la
gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.
  5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui
al  comma  4,  l'attribuzione  del  codice  fiscale  e  le   relative
variazioni  dei  dati  sono  effettuate  presso gli uffici periferici
dell'Amministrazione finanziaria.
(( 5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro ))
(( delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro  ))
(( delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino    ))
(( ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'         ))
(( limitata avviene per il tramite delle camere di commercio,      ))
(( industria, artigianato e agricoltura. ))
______
             (a)  La legge n. 412/1991 reca: "Disposizioni in materia
          di finanza pubblica". Si trascrive il  testo  del  relativo
          art. 14, come modificato dal decreto qui pubblicato:
             "Art. 14 (Recupero base contributiva). - 1. Entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le somme dovute all'INPS dai soggetti  contribuenti  devono
          essere   versate,   con   modalita'  da  stabilire  a  cura
          dell'Istituto  stesso,  esclusivamente  presso  gli  uffici
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e le aziende di credito che adottano il sistema  telematico
          per  la rendicontazione della documentazione utilizzata per
          il  pagamento  da   ciascun   soggetto   contribuente.   Il
          trasferimento  dei  fondi da parte delle aziende di credito
          nelle  contabilita'  speciali  accese  all'INPS  presso  le
          competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire
          entro  quattro  giorni  lavorativi  bancabili, successivi a
          quello di esazione e, da parte degli  uffici  postali,  con
          accreditamento  giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino
          allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS
          dai soggetti contribuenti sono versate:
               a) presso  gli  uffici  postali  per  l'accreditamento
          giornaliero  nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il
          relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo
          giorno   lavorativo   del   mese    successivo    a    cura
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          nelle  contabilita'  speciali  accese  all'INPS  presso  le
          competenti tesorerie provinciali dello Stato;
               b) presso le aziende di credito per il trasferimento a
          cura  delle  stesse  aziende  nelle  suddette  contabilita'
          speciali entro tre giorni lavorativi bancabili,  successivi
          a  quello  di  esazione.  Le  aziende di credito, che prima
          dello scadere del termine rendicontano  in  via  telematica
          all'INPS   la   documentazione   utilizzata   dai  soggetti
          contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite
          dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi  nelle
          contabilita'  speciali  entro  i  quattro giorni lavorativi
          bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere  dal
          mese  nel  quale effettuano la rendicontazione all'INPS con
          le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre
          o quattro giorni, le somme riscosse entro  il  27  dicembre
          devono  comunque  essere  versate  dalle aziende di credito
          nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro  l'ultimo
          giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
             2.  Con  appositi  decreti  il  Ministro  del tesoro, di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni,  stabilisce  le modalita' per l'adozione
          del  sistema  di  cui  al  presente   articolo   da   parte
          dell'Amministrazione  postale  e,  di concerto col Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a
          decorrere  dalla  quale  anche   il   trasferimento   nelle
          contabilita'  speciali accese all'INPS presso le competenti
          tesorerie provinciali  dello  Stato  delle  somme  riscosse
          avverra' con sistemi telematici.
             3.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, e' abrogato l'art. 10-bis del decreto-legge
          22 dicembre 1981, n. 791,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
             4.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1992  le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio
          per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  nonche'
          alle   commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  e  le
          operazioni     che      interessino      la      competenza
          dell'Amministrazione  finanziaria  poste in essere da parte
          delle  aziende  che  svolgono   attivita'   economica   con
          lavoratori  dipendenti,  nonche'  da  parte  dei lavoratori
          autonomi,  artigiani,  commercianti,  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  e  loro  familiari  coadiuvanti  sono
          effettuate esclusivamente presso  sportelli  polifunzionali
          istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
          La  denuncia  di iscrizione presentata dal datore di lavoro
          allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per
          gli  effetti  previsti  dalle   vigenti   disposizioni   ha
          efficacia   anche   nei   confronti  degli  altri  soggetti
          interessati  nei  limiti  delle  rispettive  competenze  di
          legge".
             (b)  L'art.  7 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per
          l'artigianato) e' cosi' formulato:
             "Art.   7   (Iscrizione,   revisione   ed   accertamenti
          d'ufficio).  - La commissione provinciale per l'artigianato
          di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria  e  la
          certificazione  comunale  di cui all'art. 63, quarto comma,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio  1977,  n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni,
          modificazioni  e  cancellazioni  delle  imprese   artigiane
          dall'albo  provinciale  previsto  dal precedente art. 5, in
          relazione alla sussistenza,  modificazione  o  perdita  dei
          requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
             La   decisione   della   commissione   provinciale   per
          l'artigianato va notificata all'interessato entro  sessanta
          giorni   dalla  presentazione  della  domanda.  La  mancata
          comunicazione entro tale  termine  vale  come  accoglimento
          della domanda stessa.
             La commissione, ai fini della verifica della sussistenza
          dei  requisiti  di  cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha
          facolta' di disporre  accertamenti  d'ufficio  ed  effettua
          ogni  trenta  mesi la revisione dell'albo provinciale delle
          imprese artigiane.
            Gli  ispettorati  del  lavoro,  gli  enti  erogatori   di
          agevolazioni  in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
          pubblica amministrazione  interessata  che,  nell'esercizio
          delle  loro  funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei
          requisiti di cui agli articoli 2, 3 e  4  nei  riguardi  di
          imprese  iscritte  all'albo,  ne  danno  comunicazione alle
          commissioni provinciali per  l'artigianato  ai  fini  degli
          accertamenti   d'ufficio  e  delle  relative  decisioni  di
          merito,  che  devono comunque essere assunte entro sessanta
          giorni e che fanno stato  ad  ogni  effetto.  Le  decisioni
          della    commissione    devono   essere   trasmesse   anche
          all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
             Contro le deliberazioni  della  commissione  provinciale
          per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e
          cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane
          e'  ammesso  ricorso in via amministrativa alla commissione
          regionale per l'artigianato, entro  sessanta  giorni  dalla
          notifica  della  deliberazione stessa, anche da parte degli
          organismi indicati nel  comma  precedente  e  di  eventuali
          terzi interessati.
             Le    decisioni    della   commissione   regionale   per
          l'artigianato, adita in sede  di  ricorso,  possono  essere
          impugnate   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
          decisione  stessa  davanti  al  tribunale  competente   per
          territorio,  che  decide in camera di consiglio, sentito il
          pubblico ministero".
             (c) La legge n. 1533/1956 reca norme  sull'assicurazione
          obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.