AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435". I DD.LL. n. 373/1992 e n. 435/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992 e n. 12 del 16 gennaio 1993). Art. 1. Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere"; b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti"; c) dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente"; (( d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: )) (( ", variazioni e cancellazioni"; )) (( d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di )) (( lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, )) (( variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro )) (( ovvero dal lavoratore autonomo"; )) e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati. 2. Le iscrizioni, (( variazioni e cancellazioni )) e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo (a), sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo (a), da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. (( Le ditte devono altresi' comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attivita'. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (b), e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni (c), entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle pro- cedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985 (b).)) 4. Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. 5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. (( 5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro )) (( delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro )) (( delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino )) (( ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' )) (( limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, )) (( industria, artigianato e agricoltura. )) ______ (a) La legge n. 412/1991 reca: "Disposizioni in materia di finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 14 (Recupero base contributiva). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate: a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato; b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese. 2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverra' con sistemi telematici. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'art. 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge". (b) L'art. 7 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) e' cosi' formulato: "Art. 7 (Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio). - La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero". (c) La legge n. 1533/1956 reca norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.